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INFORMAZIONI UTILI

Decreto Interministeriale “Rateizzazione Bollette” – Decreto-Legge “Aiuti Quater”

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Imprese e del made in Italy hanno emanato il decreto sulla rateizzazione delle bollette, in attuazione di quanto previsto dall’Art. 3 del Decreto-Legge “Aiuti-Quater”.

La norma prevede delle modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica (sia di elettricità che di gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici) eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Componente energetica: si intendono le voci della bolletta per la fornitura di energia elettrica e gas, escluse quelle relative alla spesa per il servizio di trasporto e la gestione del contatore, la spesa per oneri di sistema, le imposte e tasse e le altre eventuali partite contabilizzate. Le spese sostenute per le garanzie d’origine e per la CO2 sono da considerarsi parte della componente energetica per la fornitura di energia elettrica, anche se riportate in una voce separata della medesima bolletta.

Importo medio contabilizzato del periodo di riferimento: si intende il costo medio della componente energetica riferito ai consumi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche fatturati successivamente.

Importo eccedente della bolletta: si intende l’ammontare pari alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita a consumi di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento a parità di consumo.

Per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, i Fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:

  • rateizzare, qualora richiesto dalle Imprese di cui all’Art. 1 del decreto, l’importo (eventualmente) eccedente della bolletta di cui all’Art. 1, c. 2, lett. c)
  • riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle Imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta

L’Impresa, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, può presentare istanza all’attuale Fornitore tramite raccomandata PEC all’indirizzo: direzione.bluenergy@legalmail.it

Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del presente decreto, il termine di 15 giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

L’Impresa è tenuta ad allegare all’istanza copia delle bollette del periodo di riferimento, se di un diverso Fornitore.

L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • una dichiarazione di disponibilità di un’Impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE
  • una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il Fornitore, quando accoglie l’istanza, propone all’Impresa richiedente un piano di rateizzazione recante:

  • l’ammontare degli importi dovuti
  • l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei BTP di pari durata
  • le date di scadenza di ciascuna rata
  • la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili
  • tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta

L’adesione dell’Impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, previa presentazione della seguente documentazione:

  • contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE
  • attestazione del pagamento dell’importo non rateizzabile della bolletta

In caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l’Impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi 10 giorni.

In caso di mancato versamento di detto importo, il Fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.

L’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta di cui all’Art. 1 del DL 18/11/2022, n. 176, e all’Art. 1 del DL 23/9/2022, n. 144, convertito, con modificazioni dalla L. 17/11/2022, n. 175. Conseguentemente, la dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza deve contenere una apposita dichiarazione dell’Impresa di non fruire per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione di tali crediti d’imposta.

LEGGI IL DECRETO SULLA GAZZETTA UFFICIALE.

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