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INFORMAZIONI UTILI

Quali sono tempistiche e le modalità costituzione in mora? Quali sono gli indennizzi?

In questa pagina trovi tutte le informazioni relative alla modalità e alle tempistiche di costituzione in mora e relative agli indennizzi per i clienti disalimentabili.

Chi sono i clienti disalimentabili?

I clienti disalimentabili sono individuati come coloro che non appartengono ad una delle seguenti categorie:
a)  clienti finali identificati ai sensi del PESSE (Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico) ex  delibera CIPE n. 91 del 6/11/1979 e ss.mm.ii.;
b) Ai sensi della della deliberazione n. 117/08 (vedi comma 2.2, lettera b), i clienti finali ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (vedi comma 2.1 della medesima delibera) che non sono identificati come interrompibili.
c)  altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall’impresa di distribuzione, non è stata prevista da parte della medesima impresa di distribuzione la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.
Modalità per la costituzione in mora

In caso di mancato pagamento delle fatture, prima di richiedere alla società di distribuzione la sospensione della fornitura per morosità, Bluenergy è tenuta, con riferimento a tutte le fatture non pagate, ad effettuare la costituzione, con l’invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui devono essere indicati:
a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento della/e fattura/e non pagata/e, evidenziando:

  1. la data a partire dalla quale tale termine è calcolato;
  2. se tale data corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
  3. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;

b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, Bluenergy invierà alla società di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura;
c) le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
d)
 che il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità, o comunque venisse effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:

  1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  2. termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora Bluenergy non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
  3. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta alla società di distribuzione per la sospensione della fornitura.

Nel caso di clienti connessi in bassa tensione, la comunicazione di costituzione in mora dovrà inoltre specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 giorni da tale riduzione, in caso di perdurante mancato pagamento da parte del cliente verrà effettuata la sospensione della fornitura.

 

Tempistiche per la costituzione in mora

Il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, deve essere di almeno:
-15 giorni solari dall’invio al cliente, nel caso di recapito mediante raccomandata; oppure
-10 giorni solari dal ricevimento, da parte di Bluenergy, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure
-20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora, nel caso in cui Bluenergy non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.

Il termine decorso il quale, in costanza di mora, Bluenergy provvederà ad inviare alla società di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento.

Nel caso in cui Bluenergy non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, il termine per la consegna al vettore postale non potrà essere superiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per Bluenergy di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi.

Tempistiche ridotte nel caso in cui la costituzione in mora del cliente avvenga entro i 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità (relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura)

Il termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora, entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, deve essere:
non inferiore a 7 giorni solari dall’invio al cliente, nel caso di recapito mediante raccomandata; oppure
non inferiore a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte di Bluenergy, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure
non inferiore a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora, nel caso in cui Bluenergy non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.

Il termine decorso il quale, in costanza di mora, Bluenergy provvederà ad inviare alla società di distribuzione la richiesta di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento.

Nel caso in cui Bluenergy non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, il termine per la consegna al vettore postale non potrà essere superiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per Bluenergy di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.

 

Indennizzi automatici per mancato rispetto della disciplina

Bluenergy è tenuta a corrispondere al cliente un indennizzo automatico, per un importo pari a:
a) 30,00 €, nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità, o comunque venisse effettuata una riduzione di potenza, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) 20,00 €, nel caso in cui la fornitura venisse sospesa per morosità, o comunque venisse effettuata una riduzione di potenza, nonostante:

  1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure
  2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora Bluenergy non fosse in grado di documentare la data di invio; oppure
  3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta alla società di distribuzione per la sospensione della fornitura.

Nei casi suddetti, al cliente non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Bluenergy corrisponderà al cliente l’indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura.

Nel caso in cui l’importo della prima fattura addebitata al cliente fosse inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, nella fattura verrà evidenziato il credito a favore del cliente, che verrà detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. In ogni caso, l’indennizzo automatico, ove dovuto, verrà comunque corrisposto al cliente entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza.

[Informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 17, comma 17.1, dell’Allegato A (TIMOE) alla delibera ARG/Elt 4/08 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas]

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Il nostro impegno concreto a favore dell’ambiente

Bluenergy in collaborazione con Carbonsink, società di consulenza che supporta le aziende del mercato italiano nella gestione delle emissioni di anidride carbonica, ha abbracciato i seguenti progetti di micro-scale : Asahan river hydro in Indonesia, Improved Cookstoves for Environmental Conservation in Etiopia, Evergreen forest protection project in Brasile e Song Bung Hydropower in Vietnam.

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