Scadenza

INFORMAZIONI UTILI

Servizio di Tutela della Vulnerabilità

Il servizio di tutela della vulnerabilità1 è il servizio erogato ai clienti vulnerabili di gas naturale ai sensi del D.L. 9/8/2022 n.115 (c.d. decreto Aiuti-bis), convertito con legge 21/9/2022 n.142, e consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche e contrattuali previste dall’ARERA.

Ciascun esercente la vendita (ovvero il soggetto che esercita l’attività di vendita di gas naturale a clienti finali mediante contratti di fornitura) è tenuto ad offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela della vulnerabilità, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Condotta Commerciale 2 e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale 3 adottate dall’ARERA.

L’identificazione dei clienti vulnerabili avviene secondo le modalità di cui alla deliberazione ARERA 102/2023/R/gas del 14/3/23.

Requisiti che qualificano un cliente come vulnerabile:

Hanno diritto al servizio di tutela della vulnerabilità i clienti finali che siano titolari di punti di riconsegna con tipologia d’uso domestico 4, e che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

    • A)  si trovano in condizioni economicamente svantaggiate5 (ovvero: sono titolari di un bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente6);
    • B)  rientrano tra i soggetti con disabilità7;
    • C)  le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
    • D)  sono di età superiore a 75 anni

Condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità

La Spesa per materia gas naturale comprende le seguenti componenti:

  • Componente CMEM,m a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso, fissata, in ciascun mese, pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue:
    • i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer “Day-Ahead”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
    • ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer “Weekend”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh;
    • iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren.
      La componente CMEM,m è espressa in €/GJ applicando un fattore di conversione pari a 1/3,6 MWh/GJ.
      [valore pubblicato sul sito internet di ARERA entro il 2° giorno lavorativo dall’inizio del mese successivo al mese di riferimento]
  • Componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio, espressa in €/GJ.
    [valore pubblicato da ARERA di norma semestralmente, rispettivamente per i semestri Ottobre-Marzo e Aprile-Settembre]
  • Componente QVD relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio, espressa in €/punto riconsegna/anno (quota fissa) e €/Smc (quota variabile).
    [valore – vigente nei successivi 12 mesi – pubblicato da ARERA entro il mese di marzo di ciascun anno]
  • Nel caso di addebito automatico dell’importo fatturato e recapito della bolletta in formato dematerializzato, uno sconto pari a 5,40 €/punto di riconsegna/anno.

La Spesa per trasporto e gestione contatore e la Spesa per oneri di sistema comprendono le seguenti componenti:

  • Componente QTt relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di uscita della rete di trasporto, espressa in €/GJ. [determinata trimestralmente da ARERA].
  • Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione (τ1, τ 3, RS, UG1, ST, VR, Canoni Comunali). [determinate annualmente da ARERA ai sensi della RTDG8 e dalle società di distribuzione]
  • Oneri generali del sistema gas relativi al mercato libero (RE, UG2, UG3). [aggiornati periodicamente da ARERA]

I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in €/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in €/Smc mediante la seguente formula: Tv = Te x P, dove:

  • Tv è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in €/Smc;
  • Te è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in €/GJ;
  • P è il potere calorifico superiore convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione nell’anno solare in corso, espresso in GJ/Smc, determinato secondo la seguente formula: P = pt + (pt – pt-1), con:
  • pt è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all’anno solare in corso, espresso in GJ/Smc pubblicato dall’impresa di trasporto;
  • pt-1 è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all’anno solare precedente, espresso in GJ/Smc pubblicato dall’impreso di trasporto.

Condizioni contrattuali di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità

Le condizioni contrattuali di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità sono pari a quelle previste per le offerte PLACET di gas naturale, disciplinate ai sensi degli articoli 4, 5, 7 (eccetto comma 7.2), 8, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione 555/2017/R/Com 9 L’ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 9.3, lettera b) della deliberazione 555/20017/R/Com è determinato come segue:

a)  per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (ovvero titolari di bonus sociale):

– consumo annuo inferiore a 500 Smc/anno: 25,00 €
– consumo annuo compreso fra 500 e 5.000 Smc/anno: 77,00 €
– consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

b)  in tutti i casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a):
– consumo annuo inferiore a 500 Smc/anno: 30,00 €
– consumo annuo compreso fra 500 e 1.500 Smc/anno: 90,00 €
– consumo annuo compreso fra 1.501 e 2.500 Smc/anno: 150,00 €
– consumo annuo compreso fra 2.501 e 5.000 Smc/anno: 300,00 €
– consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

L’ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l’esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
b) il cliente finale non abbia pagato il deposito cauzionale e l’esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto, l’esercente la vendita può chiedere all’impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG10. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 5.2, lettera c) del medesimo provvedimento.

Modalità di accesso al servizio di tutela della vulnerabilità

In fase di contrattualizzazione di un nuovo cliente finale domestico, compresi i casi di cambio fornitore, Bluenergy è tenuta a:

  •  informare il cliente stesso della sua possibilità – qualora egli possieda uno o più dei requisiti necessari – di identificarsi come vulnerabile e di essere servito nel servizio di tutela della vulnerabilità;
  • verificare i requisiti di accesso al servizio di tutela della vulnerabilità.

In occasione della proposta di una offerta di gas naturale ad un cliente identificato come vulnerabile e in ogni caso prima della conclusione del contratto, il cliente finale riceverà, oltre alle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, la Scheda sintetica relativa al servizio di tutela della vulnerabilità.

Il cliente potrà quindi dichiarare la propria volontà di essere fornito nel servizio di tutela della vulnerabilità, specificando quale sia/siano il/i requisito/i da egli posseduto/i, mediante la compilazione e restituzione a Bluenergy del Modulo “IDENTIFICAZIONE CLIENTE VULNERABILE”, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità, alle condizioni generali e tecnico-economiche definite e regolate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Modulo IDENTIFICAZIONE CLIENTE VULNERABILE

La documentazione contrattuale relativa al servizio di tutela della vulnerabilità, comprendente anche la Scheda sintetica descrittiva delle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, è a disposizione al seguente link: www.bluenergygroup.it/servizio-tutela-vulnerabilita/.

Il contratto di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità può essere sottoscritto presso uno dei punti vendita (elenco e orari su www.bluenergygroup.it/dove-siamo/), oppure rivolgendosi direttamente al Servizio Clienti 800 087 587 da rete fissa o 0432/653000 da cellulare o estero (dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 18.00, il Sabato dalle 8.30 alle 12.30).

All’eventuale venir meno delle condizioni previste per il servizio di tutela della vulnerabilità, Bluenergy trasmetterà al cliente finale le condizioni contrattuali ed economiche che troveranno applicazione trascorsi tre mesi dalla data di ricezione delle medesime da parte del cliente, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso 11.
Tali condizioni saranno individuate sulla base dell’offerta di mercato libero con la stima della spesa annua (in Euro) di valore inferiore tra quelle disponibili nel portafoglio di offerte di Bluenergy rivolte alla generalità dei clienti finali titolari di punti di riconsegna appartenenti alla medesima tipologia contrattuale.
Fino alla data di decorrenza di tali nuove condizioni, al cliente continueranno ad essere applicate le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità.

[Informazioni pubblicate ai sensi de: (i) del. ARERA 100/23/R/Com, art.7.2; (ii) TIVG, art.15.2]

Consulta e scarica la documentazione contrattuale completa.

 

Per maggiori informazioni sul tema è a Sua disposizione la pagina web dell’Autorità rivolta ai consumatori (www.arera.it/consumatori), contenente anche informazioni circa i diritti dei clienti vulnerabili. La documentazione contrattuale relativa alle offerte PLACET ex del. ARERA 555/2017/R/Com e ss.mm.ii. con le deroghe di cui ai commi 2.4 e 2.5 della delibera ARERA 100/2023/R/Com e ss.mm.ii. è a disposizione ai seguenti link:
– Tipologia uso domestico – www.bluenergygroup.it/placet-variabile-casa-exsdt/.
– Tipologia condomìnio con uso domestico – www.bluenergygroup.it/placet-variabile-condominio-exsdt/.

 


  • 1.Rif.to TIVG-Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane,Allegato A alla del. ARERA 100/2023/R/Com di data 14/3/2023, Titolo 2, Sezione 1.
  • 2.Allegato A alla del. ARERA 426/2020/R/Com del 27/10/2020 e ss.mm.ii.
  • 3.TIQV-Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale,Allegato A alla del. ARERA 413/2016/R/Com del 21/7/2016 e ss.mm.ii.
  • 4.Per punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico si intende il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché: (i) l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti; (ii) il titolare del punto sia una persona fisica.
  • 5.Rif.to Legge 4/8/2017 n.124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, art.1, comma 75: “Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l’erogazione dei benefici di cui all’art. 1.375 della legge 23/12/2005 n.266, e agli artt. 3.9 e 3.9-bis, del DL 29/11/2008 n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/1/2009 n.2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità’ per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
  • 6.Rif.to del. ARERA 102/23/R/Gas del 14/3/23, art.1.1, lettera a).
  • 7.Rif.to Legge 5/2/1992 n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art.3: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”
  • 8.Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), rif.to Allegato A alla deliberazione ARERA 570/2019/R/Gas del 27/12/2019 e ss.mm.ii
  • 9.Delibera 555/2017/R/Com del 27/7/2017 e ss.mm.ii. “Offerte “A Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela” (offerte P.L.A.C.E.T.) e condizioni contrattuali minime per le forniture ai clienti finali domestici e alle piccole imprese nei mercati liberi dell’energia elettrica e del gas naturale”, Allegato A (art.4: Documentazione delle offerte PLACET; art.5:Conclusione del contratto di fornitura; art.7:Attivazione della fornitura e durata del contratto; art.8:Contributi fissi; art.9:Garanzie; art.10:Fatturazione; art.11:Rateizzazione; art.12:Interessi di mora).
  • 10.TIMG-Testo Integrato Morosità Gas , Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/gas 99/11 del 21/7/2011 e ss.mm.ii.
    11.Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da Bluenergy.

 

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Bluenergy in collaborazione con Carbonsink, società di consulenza che supporta le aziende del mercato italiano nella gestione delle emissioni di anidride carbonica, ha abbracciato i seguenti progetti di micro-scale : Asahan river hydro in Indonesia, Improved Cookstoves for Environmental Conservation in Etiopia, Evergreen forest protection project in Brasile e Song Bung Hydropower in Vietnam.

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